Borsa: consulente Free-only
Nel febbraio 2007 con la Legge 13-2007, in recepimento della Direttiva 2004/39/CE detta Mifid (Markets in Financial Instruments Directive), è stata resa istituzionale la figura professionale del consulente finanziario senza di conflitti di interesse.
Il consulente Free-only è un professionista che lavora solo a parcella ; viene remunerato direttamente dal cliente e la sua prestazione è priva di qualsiasi conflitto di interesse.
Egli, quindi, non prende provvigioni/commissioni di alcun tipo da banche, SIM, compagnie assicurative, SGR e non è legato alla vendita di prodotti.
Chi si affida ad un consulente Free -only non ha bisogno di trasferire il proprio denaro da un intermediario ad un altro, ma opererà con la propria banca di fiducia e si avvarrà del professionista solo per avere i servizi di consulenza di cui necessita.
Il consulente fee only lavora solo per i suoi clienti e non su mandato di un intermediario; frequenta percorsi formativi personalizzati e seminari di aggiornamento erogati da esperti del settore.
Egli protegge l’investitore dai consigli viziati dal conflitto di interesse da parte di coloro che collocano prodotti e cerca di abbattere di tutti i costi superflui che influiscono sul patrimonio del cliente.
In ambito fiscale il consulente free only è un lavoratore autonomo e i suoi servizi di consulenza finanziaria rientrano tra i redditi disciplinati dagli articoli 49 e 50 del Testo Unico delle imposte dirette.
Il consulente finanziario d’investimento non ha nessun obbligo di iscrizione poiché non esistono albi o elenchi professionali e non vi è alcun vincolo di iscrizione a o apertura di posizioni neppure presso le varie e numerose associazioni esistenti per l’esercizio della professione.
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